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Dall’Avv. Emanuele Argento: il Tribunale di Teramo con sentenza del 17.06.2022 pubblicata il 24.06.2022 revoca il decreto ingiuntivo opposto di euro – 147.379,39 (importo richiesto con ingiunzione dalla banca all’ex correntista) con la condanna della banca al pagamento delle spese e competenze di giudizio

Tribunale Civile di Teramo – Sentenza del 17.06.2024 e pubblicata il 24.06.2022 – Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca –

Bancario – Rapporto di conto corrente con apertura di credito – Opposizione a decreto ingiuntivo – Mediazione delegata con esito negativo per dissenso della banca a trattare – Revoca del decreto ingiuntivo – Condanna della banca al pagamento delle spese e competenze di lite.

Nelle controversie in materia di contratti bancari nelle quali la mediazione è prevista dalla legge (art. 5 d.l.gs 28/2010) come condizione di procedibilità della domanda, il rifiuto di procedere concretamente col tentativo di mediazione comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nel contrasto giurisprudenziale sull'”effettività” della mediazione e sulle conseguenze in caso di rifiuto di una delle parti a tentare una composizione dinanzi all’Organismo previsto dalla legge, il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 689/2022 pubblicata il 24 giugno 2022, ha confermato che non è sufficiente che la parte adempia semplicemente all’onere di introdurre la mediazione se, poi, malgrado la disponibilità a trattare manifestata dalla controparte, si rifiuta di proseguire manifestando il proprio dissenso.
(segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net) (riproduzione riservata)

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