[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Corte di Cassazione (Cass. 21/10/2019, n. 26779) “fulmina” definitivamente ed inesorabilmente tutte le conversioni unilaterali dei contratti di conto corrente bancario effettuate dalle banche per ottenere a proprio favore, dal 2000 in poi, la capitalizzazione degli interessi, mentre anche prima, ovviamente, nessuna capitalizzazione era possibile.
Bisogna evidenziare con forza che troppo spesso si vedono pronunce di Tribunali che stanno indicando, per una sorte di “giustizia equitativa”, che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il 30.06.2000, della variazione delle condizioni del conto corrente bancario per l’inserimento della capitalizzazione paritetica (solitamente trimestrale) degli interessi, così comunicata al correntista entro il 30.12.2000, sarebbe stata valida per applicare l’anatocismo dal 1.07.2000, così interpretando l’art. 120 T.U.B. e la Delibera CICR del 09.02.2000.
La Corte di Cassazione con la sentenza in parola dello scorso 21.10.2019 precisa nuovamente (ed ancora meglio di prima) che non è così: le pregresse clausole contrattuali anteriori al 22.04.2000 di capitalizzazione degli interessi in conto corrente sono “fulminate di nullità”, per cui non spetta alla banca alcuna capitalizzazione degli interessi nel conto corrente bancario pre e post 1/7/2000, senza che ci sia stata una legittima e specifica pattuizione scritta tra banca e correntista, e, anche se prima del 2000 gli interessi erano capitalizzati con clausole contrattuali favorevoli alla banca (di solito trimestralmente quelli debitori e annualmente quelli creditori) “è inappropriato spacciare per un loro miglioramento il passaggio a regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi”.
Per cui per ottenere il risarcimento e/o comunque la ripetizione degli indebiti, il correntista può assolutamente chiedere alla banca copia di tutta la documentazione ai sensi dell’art. 119 T.U.B. (copia del contratto o comunque della pattuizione scritta da cui la banca avrebbe dedotto il diritto di capitalizzare gli interessi debitori in c/c) al fine di attuare una strategia legale per promuovere un’azione sostenendo che non c’è mai stata alcuna pattuizione anatocistica tra le parti (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FCass-civ-Sez-I-21.10.2019-n.-26779_CAPITALIZZAZIONE-TRIMESTRALE-AMMESSA-CICR-2000-E-CONDIZIONE-SEMPRE-PEGGIORATIVA.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]