Tribunale Civile di Teramo – Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca – Ordinanza del 6.06.2024 – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (nella fattispecie atto di precetto di pagamento su mutuo ipotecario)
Rapporto bancario di mutuo – Opposizione all’atto di precetto – Carenza di prova sulla titolarità del credito della società cessionaria con particolare riferimento alla carenza di legittimazione attiva della società cessionaria su cui ricade l’onere di dimostrare il trasferimento del credito – Non è sufficiente la certificazione rilasciata dal Notaio che non contiene elementi precisi ricollegabili al contratto di mutuo – Esigenza cautelare sottesa al “fumus boni iuris” ed ai “gravi motivi” per il pericolo che l’esecuzione forzata possa danneggiare in modo grave il presunto debitore – Sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)