Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in materia di Impresa – Giudice Est. Dott.ssa Daniela Cavaliere – Sentenza n. 1901/2025 pubblicata il 7.02.2025.
Rapporto bancario di c/c – Eccezioni involgenti la nullità parziale della fideiussione – Accoglimento della domanda di accertamento e conseguente dichiarazione di nullità parziale della fideiussione omnibus limitatamente alle clausole anticoncorrenziali, c.d. di reviviscenza, di deroga al disposto di cui all’art. 1957 c.c. e di c.d. sopravvivenza, di cui agli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI.
Nel merito, l’attore ha dedotto la nullità della fideiussione rilasciata in data 24.07.2008 in favore della Banca, allegando che il testo di essa fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, nei confronti del quale la Banca d’Italia aveva avviato un’istruttoria conclusasi con l’emissione del provvedimento n. 55 del 2005: la Banca d’Italia, nella sua qualità, all’epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli Istituti di credito, si era pronunciata nel senso che le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contenessero disposizioni che, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l’art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90. Si ha riguardo, quindi, nel dettaglio, alle clausole di cui: all’art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; all’art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957, che si intende derogato”; all’art. 8, che prevede “Invalidità dell’obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. In sostanza per accertare la violazione della normativa antitrust nel caso in questione occorre solo riscontrare la conformità della singola fideiussione in tutto o in parte all’intesa illecita a monte (schema ABI), non occorrendo la dimostrazione dell’applicazione uniforme delle condizioni illecite dopo il provvedimento n. 55/2005 che ne ha già dichiarato la nullità e quindi la non utilizzabilità a priori. Di conseguenza il Tribunale ha dichiarato la nullità parziale del contratto con riferimento alle clausole sopra individuate.
(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)