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DALLO STUDIO DELL’AVV. EMANUELE ARGENTO: IMPORTANTE PRONUNCIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEL 24.04.2025 E PUBBLICATA IL 4.06.2025; LA CORTE CONFERMA LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA DEL 2.02.2021 CHE AVEVA CONDANNATO LA BANCA ALLA RESTITUZIONE DI EURO 1.045.895,90 IN FAVORE DELL’EX CORRENTISTA.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – PRIMA SEZIONE CIVILE – CON ORDINANZA PUBBLICATA IL 4.06.2025.

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Banca dinanzi la Corte Suprema di Cassazione, con la condanna della banca al pagamento delle spese di giudizio e del doppio del contributo unificato.

Di seguito il principio enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione:

“Si rammenta che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa (Cass.24 febbraio 2020, n. 4905; Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259). Ciò comporta ― fra l’altro ― l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652 cit.; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259 cit.). In tal senso, si richiede per il motivo, oltre all’indicazione della rubrica, rechi la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronuncia (Cass. 18 agosto 2020, n. 17224).
Inoltre, l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando ― come nel caso in esame ― la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790).
Alla statuizione di inammissibilità segue la condanna della banca, siccome soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità”
(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

 

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