Tribunale Civile di Teramo – Sentenza del 15.07.2025 – Giudice Dott.ssa Lorenza Pedullà
Bancario – Rapporto di conto corrente con apertura di credito – Opposizione a decreto ingiuntivo – Dichiarazione di contumacia della Banca opposta nella fase di merito – Mancato espletamento della mediazione obbligatoria a carico dell’opposta – Dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e per l’effetto revoca immediata del decreto ingiuntivo con condanna alle spese di lite. Nelle controversie in materia di contratti bancari nelle quali la mediazione è prevista dalla legge (art. 5 d.l.gs 28/2010) come condizione di procedibilità della domanda, l’assenza della banca opposta al procedimento di mediazione comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nel contrasto giurisprudenziale sull'”effettività” della mediazione e sulle conseguenze in caso di rifiuto e/o assenza di una delle parti dinanzi all’Organismo previsto dalla legge, il Tribunale di Teramo, con sentenza del 15.07.2025, ha confermato l’orientamento tracciato della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 19596/2020. La particolarità del caso di specie sta nella circostanza che la controparte Banca non si è mai costituita nel procedimento di opposizione a d.i. ed è quindi rimasta contumace nella fase di merito nonostante la regolare notifica dell’atto di citazione in opposizione a d.i. Sostine il Tribunale di Teramo che a fondamento dell’orientamento giurisprudenziale sopra citato, pedissequamente fatto proprio dal legislatore con l’art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010, si pone inevitabilmente la peculiare natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e la connessa struttura del relativo giudizio, nel quale, come è noto, la parte opposta solo formalmente assume la veste di “parte convenuta”, invero rappresentando la parte attrice in senso sostanziale, che infatti fa valere la propria pretesa creditoria mediante la richiesta di ingiunzione (depositando ricorso per decreto ingiuntivo), al contrario di parte opponente, che solo formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume, a ben vedere, la posizione sostanziale di parte convenuta, come tale onerata di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto avversario o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi dello stesso. Ed è proprio tale peculiare inversione dei ruoli e degli oneri delle parti, che è tipica del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, a proibire, nell’ipotesi in cui parte opposta non si costituisca nel giudizio oppositivo e sia quindi dichiarata contumace, di onerare l’opponente – parte convenuta in senso sostanziale – dell’introduzione della procedura di mediazione obbligatoria e, quindi, nel caso di specie, a fronte della contumacia di parte opposta che è stata dichiarata in sede di decreto ex art. 171-bis c.p.c. (sulla scorta della documentazione versata in atti, comprovante la regolare notificazione dell’atto di citazione in opposizione a d.i. nei confronti di parte opposta), va dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alla refusione delle spese di lite (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)