Tribunale Civile di Pescara – Ordinanza del 13.02.2026 – Giudice Dott.ssa Michaela Di Cintio
Rapporto bancario di finanziamento chirografario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Rigetto dell’istanza avanzata della banca/cessionaria per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto – Carenze in punto di legittimazione ad agire della banca/cessionaria.
“Va, dunque, necessariamente tenuto distinto il piano della pubblicità e della sua funzione con la titolarità del credito azionato (Cass.Civ., Ord. n. 5617 del 2020);
Che quello che parte opposta definisce “elenco crediti ceduti” è in realtà un documento in formato Excel di formazione unilaterale e domestica in cui, senza alcun riferimento oggettivo alla posizione debitoria dell’opponente, vengono totalmente omissate le pagine, per cui non è possibile verificarne la provenienza e la data di creazione,
Che inoltre non vi è alcuna prova che detto documento sia collegato all’Accordo cessione crediti indirizzato a Banca, sottoscritto unicamente da S., tanto più se si considera che detto Accordo del 15.11.2012 si compone di 14 pagine tutte numerate, mentre l’elenco crediti non presenza lacuna successiva numerazione, essendo stato quindi unilateralmente formato e collocato in sequenza;
Che pertanto, alla luce delle specifiche contestazione sollevata dall’opponente, non è certa l’esistenza del credito, la sua effettiva erogazione nonché la sua cessione in favore dell’opposta (a seguito di ben tre cessioni)”.
(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)



