Articoli recenti

Contattaci per una consulenza gratuita e senza impegno

DALL’AVV. EMANUELE ARGENTO INTERESSANTE PROVVEDIMENTO SULLA MANCANZA DEGLI ESTRATTI DI CONTO CORRENTE DELLA BANCA: CON SENTENZA DEL 28.06.2026 E PUBBLICATA IL 30.06.2026 IL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO DI EURO 129.825,38 OLTRE INTERESSI E SPESE – QUALE IMPORTO RICHIESTO DALLA BANCA/CESSIONARIA ALL’EX GARANTE – PER CARENZA DI PROVA DEL CREDITO INVOCATO STANTE LA MANCANZA DEGLI ESTRATTI DI CONTO CORRENTE COMPLETI. CESSIONARIA CONDANNATA ANCHE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI!

Tribunale Civile di Teramo – Sentenza del 28.06.2026 e pubblicata il 30.06.2026 – Giudice Dott.ssa Carla Fazzini

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca/cessionaria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancanza degli estratti conto completi dall’inizio alla fine del rapporto e rilievi del C.T.U. contabile – Revoca del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento delle spese di lite.

È ormai pacifico in giurisprudenza che superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo il cd. estratto di saldaconto ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena – ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali – la Banca/Cessionaria è tenuta a produrre tutti gli estratti conto a partire dall’apertura del conto e fino alla chiusura.

Soltanto attraverso gli estratti conto integrali è possibile ricostruire i rapporti dare e avere tra le parti ed in loro assenza deve ritenersi non provato il credito.

l nominato C.T.U. nella vertenza in parola ha pertanto concluso di “non aver potuto espletare la perizia contabile richiesta, per assenza di documentazione tra gli atti di causa, sia in merito al rapporto di conto corrente e sia al rapporto di finanziamento, tra l’altro identificati numericamente solo negli atti degli opponenti”. Tali risultanze sono state ritenute decisive ai fini della decisione. In effetti l’onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta alla parte opposta (nel caso di specie la Banca/Cessionaria) che riveste la posizione sostanziale di attrice e su di essa, appunto grava l’onere di provare il credito azionato, non potendosi avvalere delle sole presunzioni e semplificazioni processuali proprie della fase monitoria. In particolare, la Banca e/o il suo avente causa Cessionario – che intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente – deve provare l’andamento del rapporto per l’intera sua durata, dall’inizio e senza interruzioni, producendo tutti gli estratti conto completi con indicazione analitica di ogni operazione. Dunque il saldo finale di un conto corrente bancario in sede di opposizione non può essere provato mediante il solo estratto di saldaconto – documento che attesta unicamente il saldo finale.

Nel caso di specie, le carenze documentali accertate dal C.T.U. sono andate ben oltre la mancata produzione degli estratti conto storici: la documentazione presente in atti si riferisce a un rapporto bancario diverso per numero identificativo, per data di apertura e per saldo di estinzione rispetto al conto corrente indicato nel monitorio e nessun documento attiene al contratto di finanziamento. L’opposta – posta di fronte ai rilievi del C.T.U. – ha scelto il silenzio, il che è stato elemento di valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c. da parte del Giudicante.

Anche il tentativo difensivo della Cessionaria di avvalersi ai fini della prova del riconoscimento del debito del 2018 dei fideiussori opponenti non è idoneo a superare la carenza probatoria accertata fondamentalmente per questi motivi: (a) esso attesta l’accordo di rateizzazione di un debito complessivo, ma non consente di verificare la correttezza della quantificazione del saldo, che presuppone la regolarità delle operazioni bancarie su cui si fonda; (b) il riconoscimento non può sanare le eventuali nullità di clausole contrattuali che abbiano inciso sulla formazione del saldo (interessi ultralegali, CMS, anatocismo ecc.); (c) la stessa Cessionaria solo nelle conclusioni ammette implicitamente la confusione documentale, tentando di spiegare post hoc la diversità di numerazione dei rapporti.

Pertanto, assorbiti tutti gli altri motivi di opposizione, il decreto ingiuntivo è stato revocato con rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla Cessionaria e la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

Servizi e aree di competenza

Lo studio legale Emanuele Argento assiste imprese multinazionali e manager di medie e grandi aziende nella gestione di problematiche legali di natura civile, in particolar modo diritto bancario, finanziario, societario e commerciale.

Copyright © 2016-2024 Avvocato Emanuele Argento – P.IVA 01526270689