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INTERESSANTE PROVVEDIMENTO: DA DEBITO A CREDITO, CON SENTENZA DEL 14.10.2026 IL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO DI EURO 41.238,31 OLTRE INTERESSI E SPESE QUALE IMPORTO RICHIESTO DALLA BANCA/CESSIONARIA ALL’EX SOCIETA’ CORRENTISTA E CONDANNA L’OPPOSTA AL PAGAMENTO IN FAVORE DELL’OPPONENTE DELLA SOMMA DI EURO 47.965,87 OLTRE INTERESSI E LE SPESE PROCESSUALI!

Tribunale Civile di Teramo – Sentenza del 14.10.2026 – Giudice Dott.ssa Carla Fazzini

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca/cessionaria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancanza delle condizioni nel contratto di conto corrente e risultati della C.T.U. contabile – Revoca del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento dell’opposta cessionaria delle somme accertate dalla CTU contabile oltre interessi e spese di giudizio.

Ove sia contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, per mancanza di requisiti di legge e della forma scritta, la pattuizione degli interessi legali e degli altri oneri ed in particolare, il contratto bancario deve indicare per iscritto il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati; in caso di inosservanza operano i meccanismi sostitutivi previsti dall’art. 117, comma 7, TUB (tassi Bot). La clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, ove non individui in modo determinato o determinabile base, modalità e periodicità di calcolo, non consente l’addebito della relativa posta. L’esito della C.T.U. contabile, che ha espunto le CMS e le commissioni non adeguatamente pattuite o documentate, è stata coerente con tali criteri ed in ossequio ai quesiti dettati dal Giudicante.

Quanto all’anatocismo, l’art. 1283 c.c. pone la regola generale secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi solo nei casi e alle condizioni previste dalla legge. La disciplina bancaria succedutasi nel tempo impone, inoltre, di verificare la concreta pattuizione e la reciprocità delle condizioni, non potendo la mera contabilizzazione degli interessi dimostrare da sola la validità della capitalizzazione. La C.T.U., in questo caso, nei conteggi ha mantenuto la capitalizzazione trimestrale fino al 31 dicembre 2013 e ha escluso la capitalizzazione degli interessi passivi dal 1° gennaio 2014, per mancanza della documentazione necessaria sul successivo adeguamento contrattuale.

Il nominato C.T.U. nella vertenza in parola ha, quindi, concluso con l’accertamento di un saldo a credito dell’opponente società ex correntista di EURO 47.965,87. Tali risultanze sono state ritenute decisive ai fini della sentenza.

Pertanto, assorbiti tutti gli altri motivi di opposizione, il decreto ingiuntivo è stato revocato con rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla Cessionaria e la condanna della stessa al pagamento delle somme accertate dal C.T.U. oltre alle spese processuali (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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