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Avv. Emanuele Argento ottiene il rigetto dell’appello avanzato dalla Banca con sentenza di condanna presso la corte di appello di Ancona del 29.08.2018 a pagare euro 66.406 oltre interessi e spese legali

Corte di Appello di Ancona del 29.08.2018 – Presidente Dott. Gianmichele Marcelli

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione relativa alla mancata contestazione degli estratti conto periodici – Illegittimità tout court interessi anatocisti ed illegittimità interessi ultralegali non concretamente determinati – Non si devono computare le commissioni di massimo scoperto in mancanza di espressa pattuizione – Rigetto dell’appello avanzato dalla Banca.

 

In tema di rapporto di conto corrente bancario la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non preclude la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano e la loro tacita approvazione non sana la nullità dell’originaria pattuizione per carenza del requisito della determinabilità – In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi ultralegali e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia pre che post 2000 – Sempre in mancanza di espressa pattuizione non sono dovute neanche le commissioni di massimo scoperto – Banca condannata a pagare all’ex correntista la somma di Euro 66.406 oltre interessi e spese legali (Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).

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