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Dagli Avvocati Emanuele Argento ed Emanuele Liddo: importante pronuncia della Corte Suprema di Cassazione del 6.07.2023 pubblicata il 19.07.2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text]CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – PRIMA SEZIONE CIVILE – ORDINANZA DEL 6.07.2023 PUBBLICATA IL 19.07.2023

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Mancata produzione di alcuni estratti conto periodici da parte dell’attrice ex correntista – Illegittimità tout court interessi anatocisti ed illegittimità interessi ultralegali non concretamente determinati – Accoglimento del ricorso dell’ex correntista dinanzi la Corte Suprema di Cassazione.

In tema di rapporto di conto corrente bancario la mancata produzione di alcuni estratti conto da parte del correntista che agisce in ripetizione non preclude la ricostruzione dello stesso rapporto e non c’è dubbio, d’altro canto, che lo svolgimento del rapporto di conto corrente possa essere anche solo parzialmente ricostruito ed essere ugualmente oggetto di decisione nei limiti in cui, appunto, effettivamente ricostruito – In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi ultralegali e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale.

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione:
“Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione agli art. 111 Cost., artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c., agli artt. 1283, 1418, 1419, 1421 e 2907 c.c., perché la Corte di merito, anziché pronunciare sulla nullità delle clausole contrattuali oggetto delle domande così come proposte dall’attrice, ha deciso della “richiesta, non accolta, dell’ordine di esibizione alla banca relativa agli estratti conto per il periodo anteriore al 30.09.1999”; la ricorrente aggiunge che la Corte, dopo aver affermato che “in tema di accertamento negativo proposto dal correntista …il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda “, ha ritenuto, in violazione degli artt. 187, 189, 191 e ss. c.p.c. e art. 2697 c.c., che, non avendo “la società attrice prodotto tutti gli estratti conto, ma solo una parte di essi”, ne conseguirebbe che “non ha dunque assolto l’onere probatorio su di essa incombente”.
La Corte di appello, inoltre, avendo “insistito nella domanda avente ad oggetto la ricostruzione dell’intero rapporto a decorrere dalla originaria stipulazione”, in maniera non “conforme alla giurisprudenza della Corte” di Cassazione, ha affermato che “A nulla rileva che nella specie il rapporto sia ricostruibile da una data successiva all’inizio, e quindi solo parzialmente” poiché “la rideterminazione del saldo” sarebbe dovuta “avvenire in coerenza della domanda”, concludendo quindi che “L’appello deve […] essere integralmente rigettato”.
Tale doglianza si rivela fondata nei soli limiti appresso indicati.

La Corte non ha escluso la configurabilità di un’azione di accertamento, ma ha ritenuto che la ricorrente non abbia assolto al suo onere probatorio con l’esibizione degli estratti conto relativi al rapporto contestato sin dalla sua conclusione.
In tale ipotesi, però, non correttamente, la Corte territoriale ha escluso di poter procedere all’accertamento anche rispetto al periodo coperto dagli estratti conto esibiti da una certa data in poi.
In particolare la ricostruzione, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, era ben possibile partendo dall’ultimo saldo non contestato (e cioè dal 1999, terzo trimestre, non contestato dalla Banca) e gli estratti conto prodotti da quella data ben potevano e dovevano essere depurati dagli addebiti illegittimi.
Questa Corte ha più volte ribadito che, se il correntista non adempie al suo onere probatorio sull’intero rapporto, tale omissione non costituisce fatto impediente al sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell’avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (da ultimo, Cass., n. 35979/2022).
Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali data la domanda deve essere respinta.
Nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Cass., n. 11543/2019).
Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato”.

(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F07%2FOrdinanza-Cass.-Civ.-Sez.-I-del-6-18.07.23_.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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