Articoli recenti

Contattaci per una consulenza gratuita e senza impegno

Dagli avvocati Emanuele Argento ed Emanuele Liddo in data 15.12.2023 il tribunale civile di Teramo accoglie la domanda di risarcimento e condanna al pagamento della somma di oltre euro 411.000,00 (oltre spese legali) nei confronti di importante banca per un investimento finanziario sbagliato!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Tribunale di Teramo – Giudice Carla Fazzini – sentenza pubblicata il 15.12.2023
obblighi informativi della banca in tema di investimenti – omesso assolvimento dell’onere della banca d’aver fornito corrette informazioni – operazione non appropriata – natura precontrattuale o contrattuale della relativa responsabilità risarcitoria – responsabilita’ da inadempimento degli obblighi informativi di legge – onere della prova positiva incombente ex art. 23 tuf sull’intermediario – condanna al risarcimento del danno causato al cliente

 
Poiché dall’“attrice” sono state formulate “censure afferenti la specifica operazione posta in esser tra le parti”, ne consegue che “l’allegato difetto informativo, in altre parole, non è stato dedotto con riguardo alle informazioni inerenti alla fase antecedente alla stipula del contratto quadro, bensì in ordine alle specifiche operazioni poste a valle della stipula del contratto di consulenza, relative all’ordine di acquisto delle azioni emesse dall’istituto convenuto”, sicché “devono considerarsi del tutto irrilevanti i riferimenti effettuati dalla convenuta al fine di dar prova del proprio adempimento alle informazioni contenute nel contratto quadro sottoscritto dall’investitore, nonché quelle incluse nel sottoscritto documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, in quanto afferenti obblighi (antecedenti e) ulteriori rispetto a quelli la cui violazione è fatta valere specificamente con la domanda attorea”, trattandosi “di informazioni aventi portata del tutto generica, necessarie ma non sufficienti ad assolvere all’adempimento degli oneri informativi gravanti sull’intermediario”.
Per “adempiere all’obbligo informativo ed al generale dovere di diligenza e correttezza, quindi, l’intermediario deve abbandonare ogni approccio formale e, al contrario, privilegiare una comunicazione “sostanziale”, vera, effettiva, “adattata” allo specifico cliente con il quale si rapporta”, mentre, “nel caso di specie manca la prova che l’intermediario, al di là dello schermo formalistico offerto dalle predette dichiarazioni, meramente di stile e di stampo generico” non risulta che “abbia assolto all’onere informativo in relazione alle specifiche caratteristiche e rischi del prodotto finanziario collocato, nonché in merito alla calibrazione del prodotto commercializzato alle caratteristiche del cliente a fronte delle specifiche contestazioni”.
Una volta “rilevata la violazione delle regole di comportamento che la legge pone a carico degli intermediari finanziari e considerato che parte attrice, con la sottoscrizione del prodotto finanziario per cui è causa, ha subito un danno e consegue la condanna della Banca alla “ripetizione” ex art. 2033 c.c. della somma di “€ 411.140,34” (S.e.&.o.) scaturente dalla differenza tra gli “€ 4.980.000,00” da essa complessivamente versati alla Banca a seguito della “sottoscrizione” dei “Moduli di sottoscrizione” dei “prodotti” della “SICAV” e gli “€ 4.568.859,66” che le sono stati “rimborsati” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24.01.2014, n. 1511). (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F12%2FSenttribteramo15-12-23.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

Servizi e aree di competenza

Lo studio legale Emanuele Argento assiste imprese multinazionali e manager di medie e grandi aziende nella gestione di problematiche legali di natura civile, in particolar modo diritto bancario, finanziario, societario e commerciale.

Copyright © 2016-2024 Avvocato Emanuele Argento – P.IVA 01526270689