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DALL’AVV. EMANUELE ARGENTO: DINANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI IN DATA 8.11.2022 OTTENUTA LA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA ESECUTIVA DELLA CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO AVANZATA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE E DALLA BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE CON ATTO PER OLTRE € 74.000,00 (FATTISPECIE: MUTUO)

Tribunale Civile di Chieti – Ordinanza dell’8.11.2022 – Giudice Dott. Marcello Cozzolino

Rapporto bancario di mutuo – Opposizione alla cartella di pagamento avanzata dall’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e DALLA BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE CON ATTO – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in questione – L’Art. 21 del D. Lgs. N. 46/1999 dispone espressamente che “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”; rilevato che nella vicenda in esame il diritto azionato, in surroga, trova fondamento in un mutuo il quale non è un titolo esecutivo avente natura pubblicistica ma rientrante nell’ambito privatistico; sussistono, pertanto, valide ragioni per sospendere l’efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)
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