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DALL’AVV. EMANUELE ARGENTO: DINANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA IN DATA 17.02.2023 OTTENUTA LA REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO DI EURO 79.004,82 (OLTRE SPESE ED INTERESSI) PARI ALL’IMPORTO RICHIESTO CON DECRETO INGIUNTIVO DALLA BANCA AI GARANTI DELLA SOCIETA’ CORRENTISTA DEBITRICE PRINCIPALE (FATTISPECIE: MUTUO FONDIARIO)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Pescara – Sentenza del 17.02.2023 – Giudice Dott. A. Morelli

Rapporto bancario di mutuo fondiario – Opposizione a Decreto Ingiuntivo dei garanti – Foro del consumatore ed incompetenza territoriale – Revoca immediata del decreto ingiuntivo e condanna alle spese processuali –

Va rilevato che in conformità alla giurisprudenza europea risultano conformi recenti pronunce della Suprema Corte (ordinanza n. 8662/2020, Cass. 32225/2018, Cass. 25914/2019 e Cass. 28162/2019) secondo le quali deve rilevarsi che laddove il fideiussore ha agito, come persona fisica, per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la società debitrice, può considerarsi a pieno titolo un consumatore. In tal senso la circostanza che la garanzia sia prestata a favore di una società commerciale non esclude, di per sé, che il fideiussore possa essere un consumatore e per l’effetto l’applicazione della disciplina più favorevole prevista per il consumatore porta a dovere valutare con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, e non già del distinto contratto principale. All’evidenza non emerge alcuna prova che porti a ritenere un interesse dei fideiussori nella garanzia prestata strettamente che sia connesso all’obbligato principale; non emerge che la garanzia prestata fosse connessa allo svolgimento di loro attività professionali ovvero funzionalmente collegate alla società del debitore. Tale recente impostazione appare aver superato il precedente orientamento espresso anche in sede di legittimazione (Cass. 24846/2016; Cass. 16827/2016), la quale diversamente affermava la natura accessoria del contratto di fideiussione rispetto all’obbligazione principale; inoltre, sosteneva che, per stabilire la condizione di consumatore del garante, dovesse individuarsi la figura dell’obbligato principale. In tal senso risulta dunque fondata la competenza del tribunale di Teramo in quanto foro del consumatore rispetto al Tribunale di Pescara; opera il foro esclusivo del consumatore (33 c. 2 lett. u d.lgs. 206/2005), il quale “esclude” l’applicabilità di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – riproduzione riservata)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F02%2FSent.-Trib.-Pescara-17.02.23.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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