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Dall’Avv. Emanuele Argento: il 24.03.2022 sentenza di condanna di importante banca presso il Tribunale civile di Forlì

Il Tribunale Civile di Forlì con Sentenza del 24.03.2022 ha accertato e dichiarato l’illegittima applicazione da parte di una Banca di rilevanza nazionale di INTERESSI ILLEGITTIMI E NON DOVUTI nei confronti di una società romagnola con conseguente determinazione di un SALDO A CREDITO dell’ex società correntista di oltre 87.500,00 Euro oltre spese di giudizio ed accessori!

Tribunale Civile di Forlì – Sentenza del 24.03.2022 – Giudice Unico Dott.ssa Maria Cecilia Branca –

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Sulla prescrizione le rimesse in c/c hanno normalmente funzione ripristinatoria e si deve applicare il criterio sul saldo rettificato come da Ordinanza n. 9141/2020 della Suprema Corte di Cassazione – Applicabilità del criterio di cd. Fido di fatto – Illegittimità degli interessi anatocistici ed ultralegali, C.M.S, valute e spese di tenuta con rinvio a condizioni indeterminate – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa e corretta pattuizione – Accertamento e rideterminazione del saldo dare/avere sulla base delle somme accertate dalla C.T.U. contabile e condanna dalla banca al pagamento della somma di Euro 87.597,28 oltre interessi e spese.

In mancanza di espressa e corretta pattuizione contrattuale non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000. In punto di prescrizione i versamenti eseguiti in conto corrente hanno normalmente FUNZIONE RIPRISTINATORIA DELLA PROVVISTA (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 5472 del 24 giugno 2021, Est. Ferrari) e si deve applicare il criterio della natura delle rimesse in c/c sul saldo rettificato dalle illegittimità degli interessi illegittimi in virtù dell’Ordinanza n. 9141 della Suprema Corte di Cassazione del 19 maggio 2020. L’accertamento della sussistenza di una posizione a credito in favore del cliente determina, nel caso di specie, l’accertamento del saldo sulla base della somma riconosciuta a credito dalla CTU e determina, pertanto, l’accoglimento della domanda attorea di condanna
(segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net) (riproduzione riservata)

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