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Dall’Avv. Emanuele Argento: il 3.06.2022 dinanzi la Corte di Appello di Roma ottenuta la conferma della sentenza di primo grado con il conseguente rigetto dell’appello avanzato dalla banca controparte a seguito di sentenza con revoca del decreto ingiuntivo di oltre 445.000,00 euro (quale importo richiesto dalla banca alla società correntista ed ai garanti) da parte del Tribunale di Rieti – la motivazione alla base è la mancanza degli estratti di conto corrente completi mai depositati dalla banca – liberati dal debito con la banca anche i fideiussori della società correntista

CORTE DI APPELLO DI ROMA – SENTENZA DEL 24.05.2022 – PUBBLICATA IL 3.06.2022 – PRESIDENTE DOTT.SSA GIANNA MARIA ZANNELLA – CONSIGLERE REL. DOTT. CAMILLO ROMANDINI

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancanza di tutti gli estratti conto completi dall’inizio alla fine del rapporto – Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni di merito che spettano al debitore principale – Revoca del decreto ingiuntivo – Appello avanzata dalla Banca creditrice procedente – Rigetto e conferma della sentenza appellata.

È pacifico in giurisprudenza che superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all’ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell’art. 50, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), nel successivo giudizio a cognizione piena – ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali – la banca è tenuta a produrre tutti gli estratti conto a partire dall’apertura del conto ed anche oltre il decennio.
Soltanto attraverso gli estratti conto è possibile ricostruire i rapporti dare e avere tra le parti, in loro assenza deve ritenersi, in quanto alla stregua di qualsiasi soggetto che pretenda di vantare un credito, la Banca, trattandosi di un credito costituito dal saldo delle partite dare/avere tra le parti, dovrà indicare le annotazioni contabili degli addebiti e degli accrediti, comprese quelle per interessi commissione e così via.
Ciò, ovviamente, vale anche per i fideiussori in quanto il contratto di garanzia stipulato, a prescindere dalla qualificazione giuridica, non contiene la clausola di rinuncia alle eccezioni quindi ai sensi dell’art. 1945 c.c., il garante può opporre al creditore tutte le eccezioni di merito che spettano al debitore principale.
Nel caso di specie la parte opposta – appellante non aveva prodotto tutti gli estratti conto nel corso del giudizio e non aveva fornito alcuna altra prova, pertanto il decreto ingiuntivo correttamente doveva essere revocato e l’appello rigettato con la condanna delle spese ed al doppio del c.u.
(segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net) (riproduzione riservata)

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