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Dallo studio legale Argento: il 3.05.2022 la Corte d’Appello di Ancona con sentenza in favore dei fideiussori revoca il decreto ingiuntivo di originari € 202.813,22 e condanna importante banca al pagamento delle spese processuali

Sentenza della Corte d’Appello di Ancona pubblicata il 3.05.2022 – Presidente Dott. Ugo Pastore – Rel. Dott.ssa Paola Damiani

Bancario – Cessione in blocco di crediti – Legittimazione del Cessionario – Contestazione dell’opponente dei fatti costitutivi del credito – Difetto di legittimazione attiva – Fideiussione – Revoca del decreto ingiuntivo

Il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 4116/16, richiamata espressamente da Cass. civ., sez. VI, 5.11.2020, n. 24798), contrariamente al caso in esame in cui gli appellanti fideiussori ne hanno contestato l’esistenza. Per cui, per dimostrare di essere titolare del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato; ad essa può tuttavia sopperirsi solo se si dimostri (cosa che non si è verificata nella fattispecie in esame) che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione, pubblicato in G.U. Pertanto la Corte, in accoglimento dell’eccezione delle parti appellanti, rileva per carenza di prova il difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo alla cessionaria e, ritenuta assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione formulate dalle parti nel merito, nonché rigettata ogni domanda istruttoria in quanto ininfluente ai fini del decidere, revoca il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione
(segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net) (riproduzione riservata)

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