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Gli Avv.ti Emanuele Argento ed Alessandra Serraiocco ottengono presso il Tribunale civile di Chieti in data 22.07.2020 la conferma del provvedimento d’urgenza per l’immediata cancellazione presso la centrale di allarme interbancaria del nominativo a sofferenza verso importante Istituto di credito

Tribunale Civile di Chieti – Ordinanza del 22.07.2020 – Giudice Dott. Nicola Valletta

Bancario – Conto corrente affidato con utilizzo di carte di credito aziendali – Illegittimità della segnalazione presso la Centrale di Allarme Interbancaria – Ammissibilità del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione – Ordinanza 669 octies c.p.c, confermativa del provvedimento precedentemente emesso inaudita altera parte.

Rivoluzionaria Ordinanza 669 octies c.p.c. confermativa dell’invalidità della segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria in ragione dell’essere stata “l’epidemia da Covid 19 formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia” quale “ulteriore ricognizione in diritto di condizione emergenziale di fatto connotata da ovvietà, stanti peraltro le misure straordinarie di contenimento poste in essere, che hanno compresso libertà e diritti costituzionali fondamentali (tra cui: libertà di circolazione, domicilio, residenza, soggiorno, riunione, diritto di difesa, libertà di iniziativa economica, lavoro) in funzione del bene ritenuto supremo e cioè la salute pubblica”; ritenuto pertanto la sussistenza del “fumus iuris” nella pretesa del ricorrente, atteso che i piani di rientro (nel caso di specie, quello successivo alla revoca della carta di credito e per la posta contabile a debito dell’odierna ricorrente) rientrano nella fattispecie ex art. 56 D.L. 18/2020 e che la parte resistente ha proceduto a segnalazione senza che ricorressero nemmeno i presupposti negativi dell’art. 56 c. 4 D.L. cit.; ritenuto che sussista il “periculum in mora”, atteso che la segnalazione “de quo” è ben idonea a compromettere anche l’ordinario accesso ai comuni canali di credito, conferma il decreto del 25.06.2020

(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)

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