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L’Avv. Emanuele Argento ottiene in data 3.09.2020 sentenza di condanna di importante banca presso il Tribunale civile di Teramo

Il Tribunale Civile di Teramo con Sentenza n. 682/2020 del 3.09.2020 ha accertato e dichiarato l’illegittima applicazione da parte di una Banca di rilevanza nazionale di INTERESSI ILLEGITTIMI E NON DOVUTI nei confronti di una società di costruzioni pescarese con conseguente determinazione di un SALDO A CREDITO dell’ex società correntista di oltre 118.000,00 Euro alla data del 30.09.2012 oltre spese di giudizio ed accessori mentre il saldo indicato negli estratti conto all’epoca da parte della Banca era a debito per l’ex correntista di oltre 150.000,00 Euro.

Tribunale Civile di Teramo – Sentenza del 3.09.2020 – Giudice Unico Dott.ssa Mariangela Mastro –

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Ammissibile la domanda di accertamento con c/c ancora aperto – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale avanzata dalla Banca – Mancato adempimento dell’ordine di esibizione documentale disposto dal Giudice – Inversione dell’onere della prova – Mancanza di prova dell’affidamento e dell’indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali, C.M.S, valute e spese di tenuta con rinvio al condizioni indeterminate – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa e corretta pattuizione – Accertamento e rideterminazione del saldo dare/avere sulla base delle somme accertate dalla CTU contabile.

Non può escludersi che fino alla chiusura del conto il correntista possa comunque esperire un’azione di accertamento negativo volta, cioè, ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l’accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell’annotazione indebita con conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere. In punto di prescrizione l’eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto; infatti in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto anche con il contratto di affidamento laddove in giudizio manchi la documentazione attestante le operazioni extra fido; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la banca non ha adempiuto all’ordine di esibizione disposto dal Giudice, di talché non possono che gravare su di essa le conseguenze negative derivati dalla lacuna documentale ed essendo, quindi, di norma, tutti i versamenti di natura e funzione rispristinatoria e non solutoria. In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000. L’accertamento della sussistenza di una posizione attiva in favore del cliente in luogo della posizione debitoria determina nel caso di specie l’accertamento del saldo sulla base della somma riconosciuta a credito dalla CTU e determina l’accoglimento della domanda attorea (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)

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