[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Teramo – Ordinanza del 26.05.2021 – Giudice Dott.ssa Silvia Fanesi
Rapporto di conto corrente bancario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Richiesta della banca di concessione della provvisoria esecuzione – Onere della prova del credito a carico della banca – Carenza della documentazione nella fase di merito – Rigetto.
In tema di rapporto bancario di conto corrente ritenuto, nella specie, alla luce delle contestazioni avanzate da parte opponente, in particolare in relazione alla illegittimità delle pattuizioni contrattuali, e del tenore della documentazione versata in atti dall’opposto non possa dirsi sussistente la prova di un credito certo, liquido ed esigibile. Per cui, qualora la Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (e quindi nel merito) non fornisca prova del presunto credito con la documentazione completa in ordine alla certezza del saldo indicato nel decreto ingiuntivo opposto, non può essere concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net) (riproduzione riservata)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2FOrdinanza-del-Tribunale-Civile-di-Teramo-del-26-maggio-2021.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]