Il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui “per quanto viceversa attiene la cessione del credito a Yoda, deve ritenersi non sufficiente, in mancanza del deposito del contratto di cessione, nel caso concreto, Deve darsi seguito al principio secondo cui nell’ipotesi “di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944, Rv. 668451-01). (Cassazione 21279/25). Nel caso di specie, la cessione non è ammessa ; vi è una certificazione, che però in mancanza di tutti i crediti ceduti, indicati per referenza, impedisce al Giudice di rilevare se effettivamente i criteri indicati dalla Banca in gazzetta ufficiale nel contratto ( di cui non si dispone copia ) siano stati seguiti. La dichiarazione ricognitiva non fa nemmeno riferimento ai criteri seguiti per effettuare le cessioni che qui interessano; ne consegue che, pur avendo prodotto documenti “potenzialmente decisivi”, nel caso di specie Yoda ha fallito nel dare piena prova della propria legittimazione”. Pertanto il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione della parte opponente, rileva la carenza di prova il difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo alla cessionaria e condanna la stessa al pagamento delle spese processuali (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)




