Rapporto bancario di finanziamento e di conto corrente – Opposizione a decreto ingiuntivo – Rigetto della richiesta avanzata dalla Banca sulla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto – Carenza di legittimazione ad agire della Banca Cessionaria – Rigetto dell’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto – Il Giudice “RITENUTO che, alla luce delle allegazioni e deduzioni delle parti, fra i numerosi motivi di opposizione dedotti nel libello introduttivo, la difesa coltivata dall’opponente relativa al difetto di legittimazione attiva – rectius difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio azionato – in capo alla società opposta presenta profili di rilevanza tali, in punto di fumus della pretesa creditoria, da suggerire, almeno allo stato degli atti ed impregiudicata ogni diversa e più approfondita valutazione in sede decisoria, di non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, specie alla luce della continua evoluzione che si riscontra in senso alla giurisprudenza di legittimità in ordine agli oneri alligatori e probatori in caso di cessione in blocco di crediti; RITENUTA, pertanto, allo stato, la opportunità di non concedere la provvisoria esecutività del decreto monitorio richiesta dall’opposta; RIGETTA, per le ragioni di cui in parte motiva, l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione” (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)




