Sentenza del Tribunale Civile di Teramo del 19 novembre 2025 – Giudice Dott. Pietro Merletti
Bancario – Cessione in blocco di crediti – Legittimazione del Cessionario – Contestazione dell’opponente – Difetto di legittimazione attiva – Accoglimento dell’opposizione –
Il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui “Contesta infine parte opponente l’intervento di spv, sostenendo che la stessa non ha dimostrato di avere i titoli per intervenire in sostituzione di Banca. In effetti, unico documento prodotto è l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dove si dà atto dell’avvenuto passaggio in blocco, di questo credito unitamente ad altri, da Banca a spv. con riguardo alla particolare fattispecie della cessione di un credito per effetto di una cessione c.d. “in blocco” la Corte di Cassazione ha affermato “che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1998, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco” in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (v. per tutte Cass. n. 4116/2016). …..“Orbene, in disparte il fatto che non vi è prova che al link fornito nell’annuncio in Gazzetta Ufficiale si possa accedere ad un elenco di crediti ceduti tra cui figuri il credito attuale, va anche rilevato che tecnicamente il detto credito, ricompreso nella categoria molto ampia dei crediti in sofferenza, tecnicamente all’epoca della cessione stessa, ovvero il 10 dicembre 2020”. Pertanto il Tribunale di Teramo, in accoglimento dell’opposizione della parte opponente sul punto, rileva la carenza di prova il difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo alla cessionaria e condanna la stessa al pagamento delle spese processuali (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)



