Sentenza del Tribunale Civile di Teramo, pubblicata il 9.10.2025 – Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca
Bancario – Locazione finanziaria – Decreto ingiuntivo al fideiussore – Contestazione dell’opponente sulle falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di fideiussione – ACCOGLIMENTO dell’opposizione e REVOCA del D.I.–
La vicenda. Il cliente, fideiussore di una srl in liquidazione, riceve un d.i. per un importo rilevante (60.778,38 oltre interessi e spese legali ecc.).
Viene proposta opposizione al decreto ingiuntivo con disconoscimento delle firme apposte in calce ai contratti di fideiussione.
Il Giudice RIGETTA, per le ragioni di cui sopra, l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Viene, invece, ammessa dal Giudice la consulenza grafologica.
Il CTU accerta la fondatezza degli assunti dell’opponente ed il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l’insussistenza di alcuna pretesa creditoria nei confronti dello stesso fideiussore essendo risultate le sottoscrizioni ai contratti di fideiussione apocrife.
La questione pone alcuni, legittimi, interrogativi in relazione a:
– effettività dei controlli della documentazione da parte delle banche che richiedono un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
– trasparenza e rigore del procedimento di ingiunzione e del successivo giudizio di merito con annesse illegittime segnalazioni a Centrale dei Rischi di Banca d’Italia;
– effettività dei poteri di vigilanza e di sanzione da parte della Banca d’Italia sugli operatori del credito in tutti i casi di questo tipo;
– il rischio, per il cittadino, di non potersi difendere con le proprie risorse e far passare in giudicato un decreto ingiuntivo illegittimo.
(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)




