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DALL’AVV. EMANUELE ARGENTO: IL TRIBUNALE DI ROMA CON SENTENZA DEL 22.01.2026 ACCOGLIE INTEGRALMENTE LA DOMANDA AVANZATA DALL’EX CORRENTISTA E CONDANNA LA BANCA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 95.612,95 OLTRE INTERESSI E COMPETENZE DI GIUDIZIO!

Tribunale Civile di Roma – Sentenza del 22.01.2026 – Giudice Unico Dott. Gianluca Morabito

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Illegittimità degli interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto ed oneri in mancanza di espressa pattuizione e di un valido contratto – Mancata produzione del contratto di apertura di conto e di alcuni estratti conto periodici da parte dell’attrice ex correntista – Formale richiesta ex art. 119, comma 4, T.U.B. – Ripartizione dell’onere della prova – Accoglimento della domanda e condanna della banca convenuta contumace alla restituzione delle somme illegittimamente incassate ed accertate tramite C.T.U. contabile.

Mancata pattuizione degli interessi ultralegali, anatocistici e della commissione di massimo scoperto con il conseguentemente accertamento, da parte del Tribunale di Roma, dell’illegittima applicazione di interessi ed oneri tout court non dovuti e condanna al pagamento della Banca in favore dell’ex correntista della somma di pari ad Euro 95.612,95 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo oltre alle spese di giudizio.

In tema di rapporto di conto corrente bancario la mancata produzione del contratto e di alcuni estratti conto da parte del correntista che agisce in ripetizione non preclude la ricostruzione dello stesso rapporto; tale incompletezza documentale non può essere in alcun modo fatta gravare sulla parte attrice, la quale ha attivato stragiudizialmente il proprio diritto alla consegna dei documenti ex art. 119, comma 4, T.U.B.

“In ordine al rapporto in commento non risultano, quindi, versati in atti gli e/c relativi ai seguenti trimestri: III-IV 2006; I 2008; III-IV 2009; II 2010; I 2011. Ne discende che, riscontrata l’incompletezza della documentazione nei periodi intermedi e considerato che ad agire è il correntista, i conteggi sono stati correttamente effettuati partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato. Tanto chiarito in merito al metodo utilizzato dal CTU, occorre ancora a monte evidenziare che dei rapporti sopra richiamati non sono stati rinvenuti in atti i contratti con le condizioni economiche originarie.

Al riguardo, la giurisprudenza (v., da ultimo, Trib. Roma, XVI Sez., 21.11.2025) è dell’avviso che, in tema di riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. nelle azioni di ripetizione dell’indebito bancario, pur spettando pacificamente al correntista che agisce per la restituzione provare l’esistenza del rapporto e l’effettuazione dei pagamenti indebiti, tramite produzione di contratti ed estratti conto, quando tuttavia il correntista non si limiti a contestare singole clausole, ma deduca specificamente la mancata stipulazione in forma scritta del contratto (violazione dell’art. 117, comma 3, TUB), non gli si può richiedere di fornire la “prova negativa” di un fatto (ossia, che il contratto non c’è), poiché “…se l’attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto […] non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto”, che in tale scenario l’onere della prova si sposta, pertanto, sulla Banca e che se l’istituto di credito intende dimostrare la validità delle condizioni applicate e sottrarsi alla declaratoria di nullità, deve fornire la prova positiva dell’esistenza del documento scritto.

Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto, tra l’altro, che il mancato riscontro della banca alle reiterate istanze ex art. 119 TUB portava a ritenere che non fossero stati “…mai sottoscritti tra le parti regolari contratti con indicazione di tutte le condizioni economiche applicate ai rapporti bancari”.  A fronte della ipotizzata mancata stipulazione in forma scritta dei contratti gravava, allora, sull’istituto di credito – alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata – provare l’esistenza dei documenti citati; prova che, nel caso in questione, non è stata in alcun modo fornita dalla Banca, rimasta contumace per tutta la durata del giudizio. Ne discende che dovrà essere accertata e dichiarata la nullità dei contratti in questione per difetto di forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, III co., TUB.. (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – ww.avvocatoargento.it)

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