Tribunale Civile di Lanciano – Sentenza pubblicata il 4.02.2026 – Giudice Unico Dott. Giovanni Nappi
Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Decreto ingiuntivo di Euro 338.190,01 oltre interessi e spese – Onere della prova a carico della banca/cessionaria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancanza degli estratti conto completi dall’inizio alla fine del rapporto – C.T.U. contabile con accertamento del saldo del conto corrente con saldo di Euro 115.777,64 a credito dell’ex correntista – Revoca del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento delle spese di lite.
È pacifico in giurisprudenza che superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all’ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell’art. 50, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena – ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali – la banca è tenuta a produrre tutti gli estratti conto a partire dall’apertura del conto. Soltanto attraverso gli estratti conto completi è possibile ricostruire i rapporti dare e avere tra le parti ed in loro assenza deve ritenersi non provato il credito. Nel caso di specie la cessionaria parte opposta ha prodotto in atti parziali estratti conto relativi al rapporto per cui è causa. Ne deriva, in applicazione dei sopraesposti principi, che non è stata fornita la prova dell’esistenza del credito – ossia dell’esatto ammontare del credito vantato – con conseguente azzeramento del saldo negativo non provato con il primo estratto conto prodotto in atti.
Laddove, infatti, come nel caso di specie, parte opponente ex correntista non si sia limitata ad eccepire vizi formali nell’emanazione del decreto ingiuntivo ma abbia sollevato anche contestazioni sul piano sostanziale, la cessionaria avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto completi relativi al rapporto per cui è causa.
Riflessione: quando una sentenza accerta che il credito della banca e/o della cessionaria non esiste e che l’ex correntista ha addirittura un saldo positivo, non corregge solo un errore contabile ma riscrive completamente la sua identità finanziaria.
Peraltro in questo caso la società è stata dichiara fallita nel corso del processo e senza considerare che la società si era ritrovata segnalata in sofferenza presso la Banca d’Italia per un debito di – 338.190,00 si ritrova, in realtà, con +115.777,00. Un ribaltamento che cambia tutto: reputazione, accesso al credito, vita economica e sopravvivenza della società che avrebbe potuto pagare i debiti e non fallire.
La valutazione della legittimità della revoca del rapporto, della classificazione a sofferenza e persino del passaggio a perdita di un credito inesistente potranno essere oggetto di azione in merito al danno patrimoniale (occasioni perse, peggioramento delle condizioni creditizie, costi aggiuntivi), il danno non patrimoniale (lesione della reputazione economica), la responsabilità dell’intermediario per avere costruito una “sofferenza” che non c’era ed avere passato a perdita un credito inesistente.
(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – ww.avvocatoargento.it)




