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DALL’AVV. EMANUELE ARGENTO: INTERESSANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO DEL 22.04.2026 CHE ACCOGLIE LA DOMANDA AVANZATA DALL’EX CORRENTISTA, REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO DI EURO 150.000,00 E CONDANNA LA BANCA AL PAGAMENTO DELLE SPESE E COMPETENZE DI GIUDIZIO!

Sentenza del Tribunale Civile di Teramo del 22 aprile 2026 – Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca

Bancario – Cessione in blocco di crediti – Legittimazione del Cessionario – Contestazione dell’opponente sull’esistenza del contratto di cessione – Difetto di legittimazione attiva – Accoglimento dell’eccezione – Accoglimento dell’opposizione – Revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna alle spese di giudizio –

Sostiene il Giudice del Tribunale di Teramo che nel caso sia contestata l’esistenza stessa del contratto di cessione “di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, anche se “ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l’avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest’ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l’effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. civ., n. 17944/2023 cit.). Fermo che nel caso di specie parte opponente ha contestato la mancata prova dell’inclusione del credito oggetto di giudizio nelle cessioni intervenute, dagli atti di causa risulta che il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato con Banca s.p.a. (credito che è stato trasferito per effetto del d.l. n. 183/2015, all’ente ponte Nuova Banca s.p.a.). Tuttavia, come già rilevato nell’ordinanza del 30.09.2021, contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, non vi è alcuna prova di tutti i passaggi relativi alla cessione del credito per cui è causa, così come descritti dalla stessa opposta nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi. In particolare non vi è prova né della cessione del 2016 in forza della quale il credito relativo al contratto di mutuo fondiario in questione è stato riacquistato da Nuova Banca s.p.a. (non è stato prodotto in atti l’avviso in G.U. parte seconda del ) né della successiva cessione da Nuova Banca s.p.a. in favore di S.p.v. s.r.l. giusto contratto del 2017, non essendo stato depositato in atti l’avviso in G.U. parte seconda del 2017 (il doc. 5 richiamato da parte opposta non contiene l’avviso in GU). Di conseguenza il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione della parte opponente, rilevata la carenza di prova ed il difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo alla Cessionaria, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la stessa al pagamento delle spese processuali (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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