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DALL’AVV. EMANUELE ARGENTO: CON SENTENZA DEL 08.05.2026 IL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO DI EURO 917.702,04 OLTRE INTERESSI E SPESE – QUALE IMPORTO RICHIESTO DALLA BANCA/CESSIONARIA ALL’EX CORRENTISTA – PER CARENZA DI PROVA DEL CREDITO INVOCATO E PER MANCANZA DEGLI ESTRATTI DI CONTO CORRENTE COMPLETI. CESSIONARIA CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI!

Tribunale Civile di Teramo – Sentenza dell’08.05.2026 e pubblicata l’11.05.2026 – Giudice Unico Dott. Silvia Fanesi

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca/cessionaria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancanza degli estratti conto completi dall’inizio alla fine del rapporto – Revoca del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento delle spese di lite.

È pacifico in giurisprudenza che superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all’ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell’art. 50, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), nel successivo giudizio a cognizione piena – ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali – la banca (e/o la cessionaria) è tenuta a produrre tutti gli estratti conto a partire dall’apertura del conto e fino alla chiusura. Soltanto attraverso gli estratti conto integrali è possibile ricostruire i rapporti dare e avere tra le parti ed in loro assenza deve ritenersi non provato il credito.

Nel caso di specie la parte opposta ha prodotto in atti il contratto di conto corrente con apertura di credito ed il saldaconto certificato ex art. 50 T.U.B. mentre né in sede di comparsa di costituzione né con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha prodotto gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa. “Ebbene, sulla base di tale previsione, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la banca che agisce in sede monitoria per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente non è onerata, in tale fase, di depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto, potendo produrre solo gli estratti conto relativi all’ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell’art. 50 t.u.b., vale a dire il documento contenente le indicazioni dell’ultimo estratto conto di chiusura (cfr. Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia, il documento utile per ottenere un decreto ingiuntivo non è più sufficiente per la prova del credito, in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi nel merito”.

Ne deriva che non è stata fornita la prova dell’esistenza del credito – ossia dell’esatto ammontare del credito vantato – con conseguente accoglimento dell’opposizione secondo cui “Alla luce delle sopra esposte considerazioni e di quelle in tema di riparto dell’onere della prova, occorre, quindi, verificare se l’opposto, attore in senso sostanziale, ha fornito adeguata prova del credito. Nella presente sede di opposizione, parte opposta ha prodotto i medesimi documenti già oggetto di produzione in sede monitoria, cui si è aggiunto il deposito di avviso di cessione pubblicato in G.U. parte II n.82 del 14.7.2020 da parte della cessionaria intervenuta. È evidente che la documentazione versata in atti non consiste negli estratti conto e non è sufficiente a determinare il saldo, quindi il preteso credito, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, in quanto il documento attestante il conto è caratterizzato da formazione incerta, che non risulta neppure comunicato al correntista. Nel caso in esame, la parte opponente ha contestato la legittimità di clausole e condizioni applicate dalla banca nel corso del rapporto. Invero, l’eventuale esistenza di pattuizioni illegittime, quindi l’esistenza di voci indebitamente applicate a carico del correntista, che tuttavia non possono essere determinate in ragione della mancata documentazione da parte della banca dell’andamento del rapporto, rende radicalmente illiquido il credito ingiunto, non potendosi essenzialmente avere riscontro dell’incidenza dell’applicazione, nel caso di specie, delle previsioni usurarie, di commissioni e pattuizioni indeterminate”.

Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato con rigetto della domanda di condanna avanzata dalla banca. (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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