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Dall’avv. Emanuele Argento in collaborazione con l’avv. Fabio Giorgi: la procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara il 26.01.2024 provvede ex art 20 l. 44/99 con la sospensione dei termini per la durata di due anni della procedura esecutiva in relazione alla querela presentata da società pescarere per i tassi d’usura su rapporti bancari di locazione finanziaria / leasing immobiliare.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara – P.M. Dott.ssa Fabiana Rapino – Provvedimento del 26.01.2024 di concessione dei benefici ex art. 20 L. 44/99

 
Denuncia querela con riguardo ad ipotesi usura bancaria su rapporti di locazione finanziaria / leasing immobliare – Istanza per l’ottenimento del “provvedimento di sospensione dei termini art. 20 c. 7 L. 44/99, nel testo sostituito ex art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012 – Ammissibilità –

Considerato che il predetto procedimento penale ha riguardo ad ipotesi di usura bancaria in relazione a contratti di locazione finanziaria / leasing immobiliare e che l’esponente in sede di denuncia querela ha allegato perizia contabile di parte e da cui emerge che nel corso dei predetti rapporti sono stati applicati tassi d’interesse superiori ai tassi soglia di riferimento che, allo stato, quantomeno sotto il profilo oggettivo dello sforamento dei tassi applicati rispetto a quelli massimi consentiti per legge in relazioni ai contratti di locazione finanziaria stipulati dai querelanti, consente l’accoglimento da parte del P.M. ex art.20 c. 7 L. 44/99, nel testo sostituito ex art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012, della sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell’ambito della procedura esecutiva per la durata di due anni (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it) (riproduzione riservata)

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Dall’avv. Emanuele Argento: in data 19.01.2024 dinanzi il tribunale di Pescara ottenuta la sospensione dell’esecuzione / efficacia esecutiva del titolo avanzato dalla banca con atto di precetto (fattispecie: atto di precetto di euro 266.672,01 su mutuo fondiario)

Tribunale Civile di Pescara – Giudice Dott.ssa M. Di Cintio – Ordinanza del 19.01.2024 – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (nella fattispecie atto di precetto di pagamento su mutuo fondiario)

 
Rapporto bancario di mutuo fondiario – Opposizione all’atto di precetto – Carenza di prova sulla titolarità del credito della società cessionaria con particolare riferimento alla carenza di legittimazione attiva della società cessionaria su cui ricade l’onere di dimostrare il trasferimento del credito – Esigenza cautelare sottesa al “fumus boni iuris” ed ai “gravi motivi” per il pericolo che l’esecuzione forzata possa danneggiare in modo grave il presunto debitore – Sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto ed ammissione di CTU contabile per il calcolo del reale saldo dare – avere tra le parti (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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Dall’avv. Emanuele Argento: in data 19.01.2024 il tribunale di Pescara non concede la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzato dalla banca per ingenti importi (fattispecie: conto corrente e finanziamento)

Tribunale Civile di Pescara – Giudice Dott. F. Ria – Ordinanza di rigetto del 19.01.2024 di richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto

 
Rapporto bancario di conto corrente bancario e finanziamento – Opposizione a decreto ingiuntivo – Respinta la richiesta della banca di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto apparendo l’opposizione di pronta soluzione (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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Dall’avv. Emanuele Argento: il tribunale di Chieti in data 19.01.2024 ha provveduto con la rimessione in termini in favore del fideiussore consumatore per dare modo di avanzare l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo passato in giudicato (fattispecie: conto corrente e finanziamento)

Tribunale di Chieti – Giudice dell’Esecuzione Dott. F. Turco – Ordinanza del 19.01.2024

 
Rimessione in termini in favore del fideiussore consumatore per l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo passato in giudicato (sulla base della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 6.04.2023 n. 9479/2023 sull’abusività delle clausole della fideiussione 2, 6, 8 in quanto contrarie alle regole della concorrenza) : 𝐄’ 𝐏𝐎𝐒𝐒𝐈𝐁𝐈𝐋𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐀𝐕𝐀𝐍𝐓𝐈 IL 𝐆𝐈𝐔𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋’𝐄𝐒𝐄𝐂𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐀 𝐍𝐔𝐋𝐋𝐈𝐓𝐀̀ 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐅𝐈𝐃𝐄𝐈𝐔𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐈𝐋𝐀𝐒𝐂𝐈𝐀𝐓𝐄 𝐃𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐌𝐀𝐓𝐎𝐑𝐄 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐈𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 𝐈𝐍𝐆𝐈𝐔𝐍𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐍𝐎𝐍 𝐎𝐏𝐏𝐎𝐒𝐓O E QUINDI PASSATO IN GIUDICATO. Il Giudice dell’Esecuzione concede al consumatore, entro quaranta giorni, facoltà di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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Dall’avv. Emanuele Argento: il Tribunale di Chieti in data 12.01.2024 ha provveduto con la rimessione in termini in favore del fideiussore consumatore per dare modo di avanzare l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo passato in giudicato (fattispecie: finanziamento)

Tribunale di Chieti – Giudice dell’Esecuzione Dott. Francesco Turco – Ordinanza del 12.01.2024 – Rimessione in termini in favore del fideiussore consumatore per l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo passato in giudicato: 𝐄’ 𝐏𝐎𝐒𝐒𝐈𝐁𝐈𝐋𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐀𝐕𝐀𝐍𝐓𝐈 IL 𝐆𝐈𝐔𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋’𝐄𝐒𝐄𝐂𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐀 𝐍𝐔𝐋𝐋𝐈𝐓𝐀̀ 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐅𝐈𝐃𝐄𝐈𝐔𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐈𝐋𝐀𝐒𝐂𝐈𝐀𝐓𝐄 𝐃𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐌𝐀𝐓𝐎𝐑𝐄 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐈𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 𝐈𝐍𝐆𝐈𝐔𝐍𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐍𝐎𝐍 𝐎𝐏𝐏𝐎𝐒𝐓O E QUINDI PASSATO IN GIUDICATO!

 
Il Tribunale di Chieti, in sostanza, aderisce ai principi indicati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 06.04.2023 n. 9479/2023 in relazione alla possibilità per il fideiussore consumatore di essere rimesso in termini in tutti quei casi in cui, appunto, il fideiussore non ha spiegato nei termini opposizione al decreto ingiuntivo (e quindi passato in giudicato) ed il cui titolo (decreto ingiuntivo) viene dunque utilizzato come titolo esecutivo nella procedura esecutiva; per cui vi è la possibilità di contestare avanti il Giudice dell’Esecuzione il titolo azionato dalla banca/cessionaria invocando:
– 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐨𝐥𝐞 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐞 𝐯𝐞𝐬𝐬𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 (𝐚𝐝 𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐢𝐨, 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢 𝐚𝐥l𝐨 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐦𝐚 𝐀𝐁𝐈, 𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐨𝐥𝐞 𝐯𝐞𝐬𝐬𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞, 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐬𝐢 𝐞𝐱 𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟗𝟓𝟕 𝐜.𝐜.) 𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐞 di cercare 𝐝𝐢 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐥 vincolo 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 procedente;
– 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐢𝐥 𝐆𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐬𝐞𝐜𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞;
– con la rimessione in termini il fideiussore può avanzare opposizione al decreto ingiuntivo, nel termini di 40 giorni, per eccepire tutte le eccezioni ritenute fondate sia in punto di nullità delle fideiussioni che in relazione all’intero rapporto bancario oggetto di ingiunzione (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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