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Studio legale Argento: il 14.06.2023 il Tribunale civile di Pescara ordina C.T.U. contabile per accertare le somme dovute dall’ex correntista alla banca su rapporti di conto corrente e di mutui ipotecari e chirografari con interessanti spunti e quesiti tecnici

Tribunale Civile di Pescara – Ordinanza istruttoria del 14.06.2023 – Giudice Dott. Federico Ria

Bancario – Rapporto di conto corrente con apertura di credito – Contratto di mutuo ipotecario – Finanziamento chirografario – Illegittimità interessi anatocistici ed interessi ultralegali non validamente pattuiti – Non sono dovute le C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione ovvero quando non risulti pattuita alcuna indicazione dell’aliquota percentuale nonché dell’esplicito criterio di calcolo e di capitalizzazione convenuto – Interessi usurari e verifica del superamento del tasso soglia – Applicabilità non solo agli interessi corrispettivi ma anche agli interessi moratori e con inclusione delle spese assicurative – Nell’ipotesi di diversità tra il tasso espresso in contratto e quello effettivo calcolato andrà applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. – Verifica dei tassi EURIBOR con sostituzione per il periodo corrispondete ai tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. – Espletamento di C.T.U. contabile con ordinanza istruttoria e relativi quesiti tecnici (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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Dall’Avv. Emanuele Argento: dinanzi il Tribunale civile di Chieti in data 13.06.2023 ottenuta la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella esattoriale di pagamento avanzata dall’Agenzia delle Entrate – riscossione e dalla banca del mezzogiorno – Mediocredito centrale (fattispecie: mutuo)

Tribunale Civile di Chieti – Ordinanza del 13.06.2023 – Giudice Dott. Marcello Cozzolino

Rapporto bancario di mutuo – Opposizione da parte del fideiussore alla cartella di pagamento avanzata dall’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e DALLA BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE CON ATTO per obbligazioni assunte da società s.r.l. per contratto di mutuo – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in questione – L’Art. 21 del D. Lgs. N. 46/1999 dispone espressamente che “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”; rilevato che nella vicenda in esame il diritto azionato, in surroga, trova fondamento in un mutuo il quale non è un titolo esecutivo avente natura pubblicistica ma rientrante nell’ambito di un rapporto di diritto privato; sussistono, pertanto, valide ragioni per sospendere l’efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta essendo dubbia la possibilità per il Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a. di agire in via esecutiva mediante iscrizione a ruolo (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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Dall’Avv. Emanuele Argento: il Tribunale di Parma – Giudice dell’esecuzione immobiliare, in data 29.05.2023 chiede al creditore procedente di depositare entro 15 giorni i documenti ed i contratti allegati al decreto ingiuntivo al fine di verificare le clausole contrattuali sulla base dei principi espressi dalla sentenza a SS.UU. Della suprema corte di cassazione n. 9479/2023 (fattispecie: mutuo e garanti)

Tribunale di Parma – Ordinanza del 29.05.2023 – G.E. Dott.ssa Filomena Errico

Il Tribunale di Parma sulle clausole abusive e decreto ingiuntivo nella fase dell’esecuzione immobiliare: occorre verificare i documenti ed i contratti allegati al decreto ingiuntivo.
– preso atto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/2023;
– letti gli atti e i documenti di causa,
– rilevata l’assenza di motivazione del decreto ingiuntivo n. ……. /2015 (titolo esecutivo del creditore procedente) sulla presenza di clausole abusive;
– ritenuto che il G.E. abbia il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo e ritenuto che detto rilievo non sia possibile, nel caso di specie, solo in base degli elementi di fatto e di diritto già in atti,
– ritenuto, pertanto, di dover provvedere, nelle forme del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tale fine, rispetto alla quale risulta necessario acquisire innanzitutto il contratto fonte del credito ingiunto;
ASSEGNA
Al creditore procedente termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio e per il deposito del contratto, fonte del credito azionato in via monitoria (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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Avv. Emanuele Argento: la Corte d’appello di L’Aquila ammette e nomina c.t.u. contabile per analizzare il conto corrente ed il finanziamento con interessanti spunti e quesiti tecnici

Corte d’Appello L’Aquila – Ordinanza del 18.05.2023 – Giudice Relatore Dott. Andrea Dell’Orso

Contratto di conto corrente e di finanziamento – Ai fini della verifica degli interessi anatocistici illegittimi applicati al rapporto in contestazione è ammissibile la C.T.U. contabile – Ordinanza istruttoria con indicazione dei quesiti.
Tra i motivi di censura dell’atto di citazione in appello vi è la questione della omessa indicazione tra le condizioni del rapporto di conto corrente del TAE; che sul punto, la Suprema Corte di Cassazione (Cass Civ, Sez I, 4321/2022) ha ritenuto affetta da nullità la clausola di capitalizzazione trimestrale; che non può pertanto allo stato escludersi che sul tema la censura possa risultare fondata; che deve procedersi a CTU al quale dovrà essere conferito il seguente quesito: “attenendosi alla documentazione presente in atti, ricostruisca il rapporto dare/avere tra le parti escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi” (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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Dall’avv. Emanuele Argento: in data 15.05.2023 il Tribunale civile di Fermo sospende la provvisoria esecutivita’ del decreto ingiuntivo avanzato dalla banca per l’ingente importo di € 100.936,71 relativo ad un finanziamento chirografo

Tribunale Civile di Fermo – Ordinanza del 15.05.2023 di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto – Giudice Dott.ssa Mariannunziata Taverna

Rapporto bancario di finanziamento chirografo – Opposizione a decreto ingiuntivo – Il credito indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo deriva da un contratto di finanziamento e dalle garanzie rilasciate dai fideiussori – Questioni involgenti la potenziale nullità, anche parziale, delle relative clausole – Carenza di prova dell’esatto ammontare del credito – Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Considerato che per l’esigenza cautelare sottesa al potere di sospensione della provvisoria esecuzione, deve ritenersi che i “gravi motivi” debbono concernere il pericolo che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell’opposizione, con necessario riferimento quindi, anche e soprattutto, alla probabile fondatezza dell’opposizione.
Nel caso di specie rilevato che il credito indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo deriva da un contratto di finanziamento e dalle garanzie rilasciate dai fideiussori e che rispetto ai rapporti ivi richiamati sono state dedotte questioni involgenti la potenziale nullità, anche parziale, delle relative clausole fideiussorie, considerato che la prova dell’esatto ammontare del credito non può prescindere dalla prova dalla piena efficacia dei contratti sopra citati, allo stato, non del tutto raggiunta, accoglie l’istanza di sospensione avanzata dalla parte opponente (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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