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Dall’Avv. Emanuele Argento: il Tribunale di Parma – Giudice dell’esecuzione immobiliare, in data 29.05.2023 chiede al creditore procedente di depositare entro 15 giorni i documenti ed i contratti allegati al decreto ingiuntivo al fine di verificare le clausole contrattuali sulla base dei principi espressi dalla sentenza a SS.UU. Della suprema corte di cassazione n. 9479/2023 (fattispecie: mutuo e garanti)

Tribunale di Parma – Ordinanza del 29.05.2023 – G.E. Dott.ssa Filomena Errico

Il Tribunale di Parma sulle clausole abusive e decreto ingiuntivo nella fase dell’esecuzione immobiliare: occorre verificare i documenti ed i contratti allegati al decreto ingiuntivo.
– preso atto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/2023;
– letti gli atti e i documenti di causa,
– rilevata l’assenza di motivazione del decreto ingiuntivo n. ……. /2015 (titolo esecutivo del creditore procedente) sulla presenza di clausole abusive;
– ritenuto che il G.E. abbia il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo e ritenuto che detto rilievo non sia possibile, nel caso di specie, solo in base degli elementi di fatto e di diritto già in atti,
– ritenuto, pertanto, di dover provvedere, nelle forme del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tale fine, rispetto alla quale risulta necessario acquisire innanzitutto il contratto fonte del credito ingiunto;
ASSEGNA
Al creditore procedente termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio e per il deposito del contratto, fonte del credito azionato in via monitoria (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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Avv. Emanuele Argento: la Corte d’appello di L’Aquila ammette e nomina c.t.u. contabile per analizzare il conto corrente ed il finanziamento con interessanti spunti e quesiti tecnici

Corte d’Appello L’Aquila – Ordinanza del 18.05.2023 – Giudice Relatore Dott. Andrea Dell’Orso

Contratto di conto corrente e di finanziamento – Ai fini della verifica degli interessi anatocistici illegittimi applicati al rapporto in contestazione è ammissibile la C.T.U. contabile – Ordinanza istruttoria con indicazione dei quesiti.
Tra i motivi di censura dell’atto di citazione in appello vi è la questione della omessa indicazione tra le condizioni del rapporto di conto corrente del TAE; che sul punto, la Suprema Corte di Cassazione (Cass Civ, Sez I, 4321/2022) ha ritenuto affetta da nullità la clausola di capitalizzazione trimestrale; che non può pertanto allo stato escludersi che sul tema la censura possa risultare fondata; che deve procedersi a CTU al quale dovrà essere conferito il seguente quesito: “attenendosi alla documentazione presente in atti, ricostruisca il rapporto dare/avere tra le parti escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi” (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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Dall’avv. Emanuele Argento: in data 15.05.2023 il Tribunale civile di Fermo sospende la provvisoria esecutivita’ del decreto ingiuntivo avanzato dalla banca per l’ingente importo di € 100.936,71 relativo ad un finanziamento chirografo

Tribunale Civile di Fermo – Ordinanza del 15.05.2023 di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto – Giudice Dott.ssa Mariannunziata Taverna

Rapporto bancario di finanziamento chirografo – Opposizione a decreto ingiuntivo – Il credito indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo deriva da un contratto di finanziamento e dalle garanzie rilasciate dai fideiussori – Questioni involgenti la potenziale nullità, anche parziale, delle relative clausole – Carenza di prova dell’esatto ammontare del credito – Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Considerato che per l’esigenza cautelare sottesa al potere di sospensione della provvisoria esecuzione, deve ritenersi che i “gravi motivi” debbono concernere il pericolo che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell’opposizione, con necessario riferimento quindi, anche e soprattutto, alla probabile fondatezza dell’opposizione.
Nel caso di specie rilevato che il credito indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo deriva da un contratto di finanziamento e dalle garanzie rilasciate dai fideiussori e che rispetto ai rapporti ivi richiamati sono state dedotte questioni involgenti la potenziale nullità, anche parziale, delle relative clausole fideiussorie, considerato che la prova dell’esatto ammontare del credito non può prescindere dalla prova dalla piena efficacia dei contratti sopra citati, allo stato, non del tutto raggiunta, accoglie l’istanza di sospensione avanzata dalla parte opponente (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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L’Avv. Emanuele Argento, in data 17.04.2023 ottiene dal Tribunale civile di Teramo il rigetto della richiesta avanzata dalla banca di concessione della provvisoria esecutivita’ del decreto ingiuntivo avanzato per ingenti importi, nella fattispecie per la somma di euro 129.825,38.

Tribunale Civile di Teramo – Ordinanza del 17.04.2023 di rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecutività avanzata dalla Banca – Giudice Dott.ssa Silvia Codisposti

Rapporto bancario di finanziamento e di conto corrente – Opposizione a decreto ingiuntivo – Rigetto della richiesta avanzata dalla Banca sulla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto – Carenza dei documenti prodotti dalla banca ed illegittimità degli interessi applicati – Fondatezza dei motivi di opposizione per aver il Giudice “ritenuto che la parte opponente ha sollevato, nel merito, una pluralità di eccezioni relative alla certezza e liquidità del credito ingiunto (indeterminatezza degli interessi, illegittima applicazione di valute e c.m.s., applicazione di interessi usurari etc.); considerato che – sulla base della cognizione demandata in questa fase del giudizio ove non si è ancora svolta l’attività istruttoria e ferma restando ogni rivalutazione all’esito di essa – proprio in ragione della incertezza relativa all’ammontare del credito ingiunto, non può essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, imponendo, viceversa, le eccezioni sollevate dall’opponente un approfondimento istruttorio” (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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Dall’Avv. Emanuele Argento: in data 11.03.2023 il Tribunale civile di Chieti, con ordinanza, rigetta l’istanza avanzata dalla banca di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto

Tribunale Civile di Chieti – Ordinanza dell’11.03.2023 – Giudice Dott. Alessandro Chiauzzi

Rapporto bancario di conto corrente bancario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Rigetto dell’istanza della banca di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed invio delle parti in mediazione -Carenze contrattuali e documentali sollevati dalla difesa con i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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