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Dallo studio legale dell’avv. Emanuele Argento: il 17.04.2024 la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza in favore della società ex correntista e dei garanti, accoglie l’appello e revoca il decreto ingiuntivo di originari € 299.793,46 (oltre interessi e spese) e condanna la banca/cessionaria al pagamento delle spese processuali. È interessante evidenziare che nella motivazione della sentenza emessa dalla corte aquilana, con cui viene accolto l’appello avanzato dagli opponenti appellanti, viene sancito che nulla è dovuto alla banca/cessionaria appellata sulla base delle prove dedotte sin dal primo grado di giudizio presso il Tribunale di Pescara e con conseguente rideterminazione da parte della C.T.U. contabile del saldo a credito dell’ex società correntista di + 134.587,16 Euro oltre interessi e spese di giudizio; si tratta di riforma in appello della sentenza di primo grado con cui il Giudice del tribunale di Pescara aveva condannato l’ex società correntista ed i garanti al pagamento di Euro 160.705,88!

Sentenza della Corte d’Appello di Ancona pubblicata il 17.04.2024 – Presidente Rel. Dott. Ciro Marsella

 
Bancario – Rapporto di conto corrente – Contestazione della società ex correntista opponente/appellante dei fatti costitutivi del credito rivendicato dalla banca – Illegittimità tout court degli interessi anatocistici ed ultralegali non correttamente pattuiti – Accertamento e rideterminazione del saldo dare-avere tramite C.T.U. contabile e sussistenza di una posizione a credito ed in favore dell’ex cliente correntista – Accoglimento dell’appello e dichiarazione della Corte che nulla è dovuto dall’ex correntista e dai garanti alla Banca/Cessionaria – Condanna della Banca/Cessionaria al rimborso delle spese e competenze di lite (Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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