0

Dall’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara ottenuta sospensiva ex l. N. 44/99 dalla Procura della Repubblica di Teramo in data 26.01.2017!

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo – P.M. Dott.ssa Greta Aloisi – Provvedimento 26.01.2017 di sospensione ex L. n. 44/99-
Denuncia querela con riguardo ad ipotesi usura bancaria – Istanza per l’ottenimento del “provvedimento di sospensione dei termini ex art. 20, co 1, 2, 3, 4 L. 44/99” – Ammissibilità in caso di superamento dei tassi-soglia ex l. 108/96 indipendentemente dalle valutazioni di merito.
In considerazione che dalla relazione tecnica del consulente tecnico d’ufficio del P.M. emerge che sono stati applicati tassi d’interesse superiori ai tassi-soglia stabiliti dalla legge, sicché può esprimersi – indipendentemente dalle valutazioni di merito in ordine alla ricorrenza o meno dei presupposti legittimanti l’esercizio dell’azione penale (cfr. Corte Costituzionale n. 192/14) – una valutazione di non manifesta infondatezza della notizia di reato; visto l’art. 20, commi 7 e 7-bis legge n. 44/99 nel testo introdotto dall’art. 2 comma 1 lett. d) n. 1) legge n. 3/2012 esprime l’assenso alla sospensione dei termini sostanziali e processuali indicati dall’articolo citato commi 1, 2, 3 e 4 (riproduzione riservata)

0

Primo successo dell’Avvocato Argento del 2017

Corte D’Appello di Ancona del 13.01.2017 – Giudice Relatore Federico D’Incecco – Presidente Ugo Pastore

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi – Rigetto dell’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca.

In tema di rapporto bancario di conto corrente, in mancanza di espressa pattuizione, non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, sia prima che dopo il 2000. In punto di prescrizione l’eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto. Condanna della Banca al pagamento delle spese processuali.

0

Tribunale Civile di Macerata del 02.11.2016

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio al c.d. “uso piazza” – Non sono dovute le C.M.S. e le spese in mancanza di espressa pattuizione – La CTU contabile, quanto il correntista è attore, è utilizzabile anche in mancanza dell’intera serie storica degli estratti conto – Condanna della banca alle restituzione delle somme illegittimamente addebitate.

In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto.  In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale; non sono dovute neanche le c.m.s. e le spese se non pattuite e ben determinate – Ai fini della domanda di restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, c.ms. e spese, il correntista che agisce in giudizio deve produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il rapporto e, nel caso in cui non provveda in tal ultimo senso, la ricostruzione  del rapporto di dare / avere sarà circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti e per cui è senz’altro utilizzabile la CTU contabile in cui si è correttamente proceduto nell’analisi contabile per blocchi ed in relazione ai soli periodi documentati (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara)!

0

Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del 2.08.2016

Anche nel mese di Agosto è stato ottenuto un altro successo! La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del 2.08.2016 ha integralmente rigettato l’Appello proposto dalla Banca, confermando totalmente la sentenza di primo grado. La Corte ha confermato la nullità della clausola di determinazione degli interessi “uso su piazza”, l’illegittima applicazione degli interessi ultralegali, degli interessi anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e valute mai regolarmente pattuite ed ha rigettato l’eccezione di prescrizione decennale avanzata dalla Banca. L’Istituto di Credito è stato infine condannato anche alla refusione delle spese del giudizio.

1 34 35 36 37 38 64

Questo sito utilizza cookies, anche di terzi, al fine di offrire un servizio migliore agli utenti. Per maggiori informazioni o per modificare le tue preferenze sui cookies di terzi accedi alla nostra Cookie Policy