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Vittoriosa causa dell’Avv. Emanuele Argento dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno in data 07/06/2017: il Giudice dichiara illegittimi tutti gli interessi anatocistici e le commissioni di massimo scoperto applicate dalla Banca all’ex cliente ditta correntista per oltre 20 anni di rapporto di conto corrente!

Tribunale Civile di Ascoli Piceno – Sentenza n.d. del 7.06.2017 n. 540/2017 – Giudice Unico Dott.ssa Francesca Sirianni

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto  (C.M.S.) – Rimessione della causa in istruttoria per espletamento di nuova C.T.U. contabile con relativi quesiti.

In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto.  In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute le C.M.S, e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale (RIPRODUZIONE RISERVATA – Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).

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