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Dallo Studio legale Avv. Emanuele Argento: il 2.03.2023 il Tribunale civile di Pescara ordina l’esibizione documentale a carico della banca; la banca deve esibire in giudizio tutti i contratti e gli estratti conto dall’inizio alla fine del rapporto bancario di conto corrente con svolgimento di C.T.U. contabile per accertare le somme dovute all’ex correntista da parte della banca

Tribunale Civile di Pescara – Ordinanza istruttoria del 2.03.2023 – Giudice Dott.ssa Valeria Battista

Diritto Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Richiesta ex art. 119 T.U.B. della documentazione relativa al rapporto bancario – Istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto mancanti – Necessità di acquisire al processo tutti i contratti e gli estratti conto – Ammissibilità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c da parte del Giudice – Illegittimità interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto ed interessi ultralegali non validamente pattuiti – Espletamento di C.T.U. contabile (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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DALL’AVV. EMANUELE ARGENTO: DINANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA IN DATA 17.02.2023 OTTENUTA LA REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO DI EURO 79.004,82 (OLTRE SPESE ED INTERESSI) PARI ALL’IMPORTO RICHIESTO CON DECRETO INGIUNTIVO DALLA BANCA AI GARANTI DELLA SOCIETA’ CORRENTISTA DEBITRICE PRINCIPALE (FATTISPECIE: MUTUO FONDIARIO)

Tribunale Civile di Pescara – Sentenza del 17.02.2023 – Giudice Dott. A. Morelli

Rapporto bancario di mutuo fondiario – Opposizione a Decreto Ingiuntivo dei garanti – Foro del consumatore ed incompetenza territoriale – Revoca immediata del decreto ingiuntivo e condanna alle spese processuali –

Va rilevato che in conformità alla giurisprudenza europea risultano conformi recenti pronunce della Suprema Corte (ordinanza n. 8662/2020, Cass. 32225/2018, Cass. 25914/2019 e Cass. 28162/2019) secondo le quali deve rilevarsi che laddove il fideiussore ha agito, come persona fisica, per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la società debitrice, può considerarsi a pieno titolo un consumatore. In tal senso la circostanza che la garanzia sia prestata a favore di una società commerciale non esclude, di per sé, che il fideiussore possa essere un consumatore e per l’effetto l’applicazione della disciplina più favorevole prevista per il consumatore porta a dovere valutare con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, e non già del distinto contratto principale. All’evidenza non emerge alcuna prova che porti a ritenere un interesse dei fideiussori nella garanzia prestata strettamente che sia connesso all’obbligato principale; non emerge che la garanzia prestata fosse connessa allo svolgimento di loro attività professionali ovvero funzionalmente collegate alla società del debitore. Tale recente impostazione appare aver superato il precedente orientamento espresso anche in sede di legittimazione (Cass. 24846/2016; Cass. 16827/2016), la quale diversamente affermava la natura accessoria del contratto di fideiussione rispetto all’obbligazione principale; inoltre, sosteneva che, per stabilire la condizione di consumatore del garante, dovesse individuarsi la figura dell’obbligato principale. In tal senso risulta dunque fondata la competenza del tribunale di Teramo in quanto foro del consumatore rispetto al Tribunale di Pescara; opera il foro esclusivo del consumatore (33 c. 2 lett. u d.lgs. 206/2005), il quale “esclude” l’applicabilità di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – riproduzione riservata)

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STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE ARGENTO: IL 7.02.2023 IL TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA ORDINA L’ESIBIZIONE DOCUMENTALE A CARICO DELLA BANCA; LA BANCA DEVE ESIBIRE IN GIUDIZIO TUTTI I CONTRATTI E GLI ESTRATTI CONTO DALL’INZIO ALLA FINE DEL RAPPORTO BANCARIO DI CONTO CORRENTE CON SVOLGIMENTO DI C.T.U. CONTABILE PER ACCERTARE TUTTE LE SOMME DOVUTE DALLA BANCA ALL’EX CORRENTISTA

Tribunale Civile di Pescara – Ordinanza istruttoria del 7.02.2023 – Giudice Dott.ssa Stefania Ursoleo

Diritto Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Richiesta ex art. 119 T.U.B. della documentazione relativa al rapporto bancario – Istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto mancanti – Necessità di acquisire al processo tutti gli i contratti e gli estratti conto – Ammissibilità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c da parte del Giudice – Illegittimità interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto ed interessi ultralegali non validamente pattuiti – Espletamento di C.T.U. contabile (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – riproduzione riservata)

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DALL’AVV. EMANUELE ARGENTO: IN DATA 2.02.2023 IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO CON ORDINANZA RIGETTA L’ISTANZA AVANZATA DLLA BANCA DI PROVVISORIA ESECUTIVITA’ DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO!

Tribunale Civile di Lanciano – Ordinanza del 2.02.2023 – Giudice Dott.ssa Chiara D’Alfonso

Rapporto bancario di conto corrente bancario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Rigetto dell’istanza della banca di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto – Carenze contrattuali e documentali sollevati con i motivi di opposizione (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – riproduzione riservata)

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