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Dall’avv. Emanuele Argento: il tribunale di Chieti in data 19.01.2024 ha provveduto con la rimessione in termini in favore del fideiussore consumatore per dare modo di avanzare l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo passato in giudicato (fattispecie: conto corrente e finanziamento)

Tribunale di Chieti – Giudice dell’Esecuzione Dott. F. Turco – Ordinanza del 19.01.2024

 
Rimessione in termini in favore del fideiussore consumatore per l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo passato in giudicato (sulla base della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 6.04.2023 n. 9479/2023 sull’abusività delle clausole della fideiussione 2, 6, 8 in quanto contrarie alle regole della concorrenza) : 𝐄’ 𝐏𝐎𝐒𝐒𝐈𝐁𝐈𝐋𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐀𝐕𝐀𝐍𝐓𝐈 IL 𝐆𝐈𝐔𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋’𝐄𝐒𝐄𝐂𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐀 𝐍𝐔𝐋𝐋𝐈𝐓𝐀̀ 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐅𝐈𝐃𝐄𝐈𝐔𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐈𝐋𝐀𝐒𝐂𝐈𝐀𝐓𝐄 𝐃𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐌𝐀𝐓𝐎𝐑𝐄 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐈𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 𝐈𝐍𝐆𝐈𝐔𝐍𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐍𝐎𝐍 𝐎𝐏𝐏𝐎𝐒𝐓O E QUINDI PASSATO IN GIUDICATO. Il Giudice dell’Esecuzione concede al consumatore, entro quaranta giorni, facoltà di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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